Statuto della Fondazione Mondiale Piloti per la Solidarietà ONLUS
Art.1 – Denominazione
E’ costituita per volontà dei Signori la Fondazione denominata ” Fondazione Mondiale Piloti per la Solidarietà ONLUS”.
Art.2 – Sede
La Fondazione ha sede a in Padova. Essa potrà provvedere all’istituzione di sedi secondarie.
Art.3 – Scopo
La Fondazione è apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro ed ha come scopo quello di arrecare beneficia persone svantaggiate. La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
A titolo esemplificativo e non tassativo per raggiungere lo scopo potrà:
a) promuovere e sostenere iniziative dirette all’aiuto effettivo dell’essere umano, anche costituendo un fondo di solidarietà attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dal consiglio o attività sportive e ricreative dell’associazione ed ogni altro contributo di enti pubblici e privati a favore di iniziative che rientrino nella sua sfera di azione;
b) partecipare a gare, incontri ed altre manifestazioni di carattere sportivo, con particolare riguardo al gioco del calcio mediante la partecipazione della squadra attualmente denominata “NAZIONALE PILOTI” e composta in prevalenza da soci;
c) svolgere qualsiasi attività culturale e ricreativa lecita e aderente agli scopi del sodalizio;
d) promuovere e gestire interventi di formazione, aggiornamento degli operatori nel settore educativo, rieducativo psicosociale con particolare riguardo alle tematiche dello svantaggio sociale, dell’handicap, dell’emarginazione sociale, della prevenzione delle devianze e dell’infanzia abbandonata;
e) promuovere e gestire studi, ricerche, sperimentazioni interventi di documentazioni con riferimento ai temi dell’educazione, della prevenzione dei disturbi sociali, dell’handicap, delle devianze psicosociali, dell’emarginazione precoce e dell’infanzia abbandonata;
f) stabilire rapporti di convenzione con Istituti pubblici e privati, con organismi internazionali quali l’Unesco (United nations Educational Scientific and Cultural Organization), l’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità), la Comunità Economica Europea e con enti quali le Regioni, gli enti locali, le unità sanitarie e tutte le altre organizzazioni con le quali entrerà in contatto per realizzare quanto previsto nei punti d) ed e);
g) favorire lo scambio culturale e scientifico con tutte le componenti sociali effettuando ricerche, studi, documentazioni e promuovere e gestire strutture e servizi in relazione ai punti d) ed e);
h) ricevere contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni di qualsiasi natura, sia da enti statali e locali sia da persone fisiche e giuridiche, con la condizione che le eventuali sponsorizzazioni coinvolgano la squadra “NAZIONALE PILOTI” nel suo complesso ed in quanto tale, senza che possa in alcun modo interferire con l’immagine dei singoli. La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge. La ONLUS comunicherà l’oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze competente.
Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita delle qualità di ONLUS.
Art.4 – Durata
La Fondazione ha durata illimitata.
Art.5 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal denaro conferito dai fondatori e della sua rendita annuale;
b) dagli altri titoli che potranno essere acquistati in seguito ad economie di amministrazione;
c) dai beni che eventualmente potranno pervenire alla fondazione per oblazioni, donazioni, legati o di elargizioni di quanti intendano potenziare la fondazione;
d) dai proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.
Art.6
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante l’utilizzazione delle disponibilità finanziarie provenienti dalle attività svolte. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla gestione di esse, compatibilmente con le spese conseguenti al rispetto degli scopi della fondazione. La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.7 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Revisore Contabile.
Art.8 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il primo Consiglio è nominato dell’atto costitutivo. Nel caso in cui vengano a mancare alcuni dei componenti del Consiglio di amministrazione, provvederanno alla loro sostituzione i Soci Fondatori o chi succederà a questi per successione legittima; in caso di più parenti legittimi aventi medesimo grado, questi provvederanno alla nomina o sostituzione del o dei consiglieri secondo il principio maggioritario; in caso di parità di voti prevarrà il voto del successore legittimo più anziano. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica cinque anni e può essere confermato. Il Presidente eletto nomina uno dei Consiglieri Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d’ufficio. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte l’anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica diramato almeno otto giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Art.9 – Deliberazioni
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta con voto palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le delibere aventi per oggetto la proposta di estinzione della fondazione ovvero le delibere aventi per oggetto la modifica dello statuto sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Art.10 – Funzioni del Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Inoltre il Presidente:
- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- esplica autonomamente tutte quelle operazioni necessarie per l’ordinaria gestione della fondazione;
- firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che sono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessaria;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, salva ratifica del Consiglio cui riferirà nella prima seduta successiva.
Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno o più membri del Consiglio. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o il Consigliere più anziano.
Art.11
Il controllo sulla regolare amministrazione della Fondazione è esercitato dal Revisore dei Conti che verrà istituito si raggiungono i limiti previsti dall’art. 25 c. 5 D.Lgs. 460/97 fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, può essere riconfermato ed è prescelto tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità e redige una relazione del conto consuntivo annuale; può accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà; può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. Il revisore contabile percepisce, per l’attività svolta, un compenso stabilito dal Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.
Art.12 – Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell’anno seguente ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell’anno precedente. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art.13 – Modifiche – Estinzione – Trasformazione
Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. I beni che resteranno una volta esaurita la liquidazione saranno devoluti ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. Prima della devoluzione patrimoniale, l’Organo preposto alla liquidazione ha l’obbligo di sentire l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996. Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità competente, anzichè dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione ai sensi dell’art. 28 c.c..
Art.14 – Disposizioni finali
Le norme contenute in questo statuto avranno efficacia dal momento del riconoscimento della Fondazione. Per tutto quanto non regolato in tale atto si fa riferimento alla normativa del codice civile in materia e alle disposizioni legislative e ai regolamenti vigenti per le O.N.L.U.S. di cui al D.Lgs.n. 460/97.